Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri  pro-tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. n. 80224030587  per
il    ricevimento    degli    atti,    fax    0696514000    e     PEC
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it),   presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. 
    Contro  la  Regione  Abruzzo  (CF  80003170661)  in  persona  del
Presidente della  Giunta  Regionale  pro-tempore,  piazza  S.  Giusta
Palazzo Centi - L'Aquila - cap 67100. 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  della
Legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28 dicembre 2012 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  n.  94  del  28  dicembre
2012, recante «Misure di contenimento dei costi della  selezione  del
personale nella Regione Abruzzo,  modifica  della legge  regionale n.
91/94  e  disposizioni  per il  funzionamento  della  struttura   del
Servizio di cooperazione Territoriale - IPA», come  da  delibera  del
Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio. 
 
                                Fatto 
 
    In data 28 dicembre  2012  e'  stata  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (BUR), la Legge Regionale n.  71  del
28 dicembre 2012, con la quale sono state  poste  norme  relative  al
«Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella
Regione  Abruzzo,   modifica   della legge   regionale n.   91/94   e
disposizioni per il funzionamento della  struttura  del  Servizio  di
cooperazione Territoriale - IPA» 
    La  Regione  Abruzzo  intende  fornire  sia  un   contributo   al
contenimento dei costi della selezione del personale, sia un  apporto
per favorire la mobilita' regionale dei dipendenti regionali verso le
societa' partecipate dalla Regione Abruzzo. 
    Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge  regionale,
e in particolare, l'art. 1, comma 1,  l'art.  2,  commi  5,  6  e  7,
eccedono dalle competenze regionali, violano l'art. 117 Cost. 2° e 3°
comma e precise previsioni  costituzionali  e  sono  illegittimamente
invasive delle competenze dello Stato. 
    Esse devono, pertanto, essere impugnate  con  il  presente  atto,
affinche' ne sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con
conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in
punto di 
 
                               Diritto 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1. 
    L'art. 1, comma 1, disponendo  la  proroga  dell'efficacia  delle
graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014,  si  pone
in contrasto con l'articolo 1, comma  388,  della legge  24  dicembre
2012, n. 228 (Legge  di  stabilita'  2013),  che  fissa  il  predetto
termine di scadenza al 30 giugno 2013, cosi' violando l'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento  della
finanza  pubblica,  cui  la  regione,  pur  nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5. 
    L'art. 2 sostituisce l'art. 19 della legge regionale n.  91/94  (
in materia di Aziende per il diritto allo  studio  universitario)  ma
nella nuova formulazione appaiono illegittime le disposizioni di  cui
ai commi 5, 6 e 7. 
    In particolare, per quanto  concerne  l'art.  2,  comma  5,  tale
disposizione e' illegittima nella parte in cui dispone che,  in  caso
di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico al  personale
dirigente presente nei ruoli delle Aziende per il diritto allo studio
universitario,  tale  personale,  considerato  in  esubero,  transiti
direttamente nei ruoli regionali. 
    Tale previsione non risulta conforme alle procedure previste  per
le eccedenze di personale  dall'art.  33  del decreto  legislativo n.
165/2001 e quindi viola l'art. 117, secondo comma,  lett.  l),  della
Costituzione, che riserva l'ordinamento civile, e quindi  i  rapporti
di  diritto  privato  regolabili   dal   codice   civile   (contratti
collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato. 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 7. 
    I commi 6 e 7 dell'art. 2 prevedono che, in  caso  di  assenza  o
impedimento del Dirigente, al  fine  di  garantire  il  funzionamento
delle Aziende per il diritto allo studio universitario,  le  funzioni
attribuite al predetto dirigente sono svolte, per  il  tempo  in  cui
perdura l'assenza o l'impedimento, dal funzionario con il grado  piu'
elevato  che  abbia  i  requisiti  per   l'accesso   alla   qualifica
dirigenziale e che per  il  periodo  di  svolgimento  delle  predette
funzioni gli sia riconosciuto il trattamento economico  spettante  al
dirigente. 
    Cosi'  riformulati  i  commi  in  questione  non  consentono   di
inquadrare l'attribuzione delle funzioni in parola  ne'  all'istituto
della reggenza ne' a quello delle mansioni superiori. 
    Infatti, il conferimento delle mansioni superiori non puo' essere
disposto, laddove le  dette  mansioni  comportino  il  passaggio  dal
comparto alla dirigenza, mentre se si trattasse  di'  reggenza,  come
dovrebbe, il reggente non dovrebbe avere diritto all'incremento della
retribuzione, come risulta, invece, dal comma 7 citato. 
    Inoltre, il comma  6  disciplinando  il  periodo  dell'assenza  o
impedimento   del   dirigente,   non   specifica,    comunque,    che
l'attribuzione delle funzioni deve essere per il tempo  necessario  a
provvedere alla sostituzione del dirigente e non per il tempo in  cui
perdura l'assenza o l'impedimento. 
    Anche le predette disposizioni violano la  normativa  vigente  in
materia di pubblico impiego e, pertanto, il gia' richiamato art. 117,
secondo comma, lett. l), della Costituzione. 
    Per i suddetti  motivi,  si  ritiene  di  proporre  questione  di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.